Art. 1.
(Concessione di amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

 

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          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588, secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 624 e 625, primo comma, numero 2), limitatamente al furto commesso con mezzo fraudolento, numero 4), numero 6) e numero 8), purché non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma;

              5) 640, secondo comma, numero 2);

              6) 648, secondo comma;

          d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di tali prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

          f) per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, e dall'articolo 83 del testo unico

 

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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          g) per il delitto di cui all'articolo 147 del codice penale militare di pace;

          h) per il delitto di cui all'articolo 151 del codice penale militare di pace, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

          i) per il delitto di cui all'articolo 160 del codice penale militare di pace, per i fatti di cui agli articoli 157, 158 e 159 dello stesso codice commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

          l) per il delitto previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

      2. L'amnistia prevista per i reati di cui al comma 1, lettere h) e i), si applica ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.
      3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.